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D.M. 13/03/2003

2.3 - Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto. Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti amianto le analisi dovranno essere integrate come segue.

2.3.1 - Analisi del rifiuto. Il contenuto di amianto in peso deve essere determinato analiticamente utilizzando una delle metodiche analitiche quantitative previste dal citato Decreto del Ministro della sanitą del 6 settembre 1994, la percentuale in peso di amianto presente, calcolata sul rifiuto dopo il trattamento, sarą ridotta dall'effetto diluizione della matrice inglobante rispetto al valore del rifiuto iniziale. La densitą apparente č determinata secondo le normali procedure di laboratorio standardizzate, con utilizzazione di specifica strumentazione (bilancia idrostatica, picnometro). La densitą assoluta č determinata come media pesata delle densitą assolute dei singoli componenti utilizzati nelle operazioni di trattamento dei rifiuti contenti amianto e presenti nel materiale finale. La densitą relativa č calcolata come rapporto tra la densitą apparente e la densitą assoluta. L'indice di rilascio I.R. č definito come: I.R. = frazione ponderale di amianto/densitą relativa (essendo la frazione ponderale di amianto la % in peso di amianto/100) L'indice di rilascio deve essere misurato sul rifiuto trattato, dopo che esso ha acquisito le caratteristiche di compattezza e soliditą. La prova deve essere eseguita su campioni, privi di qualsiasi contenitore o involucro, del peso complessivo non inferiore a 1 kg. La valutazione dell'indice di rilascio deve essere eseguita secondo le modalitą indicate nel piano di sorveglianza e controllo.

2.3.2 - Analisi del particolato aerodisperso contenente amianto. Vanno adottate le tecniche analitiche di microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF); per la valutazione dei risultati delle analisi deve far riferimento ai criteri di monitoraggio indicati nel citato Decreto del Ministro della sanitą del 6 settembre 1994.

 

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